Come si vota  


La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, al cui fianco sono riportati, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (cosiddetto voto disgiunto).
L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa.
Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Voto Domiciliare:

Gli elettori affetti da gravi infermita', tali da impedire l' allontanamento dall' abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilita', su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Gli interessati dovranno far pervenire non oltre lunedì 8 marzo 2010 (20° giorno antecedente la data di votazione), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

  • dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso l' abitazione in cui dimorano, indicando il completo indirizzo.
  • Copia della tessera elettorale.
  • Certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell' Azienda sanitaria locale, "cui risulti l' esistenza di un' infermita' fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all' elettore di recarsi al seggio"; il medesimo certificato potra' attestare altresi' l' evenutale necessita' di un accompagnatore per l' esercizio del voto.


Il Sindaco rilascera', a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio, un' attestazione dell' avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sara' raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal Presidente dell' ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' compresa la dimora indicata dall' elettore, con l' assistenza di uno scrutatore e dal segretario del seggio.

(Decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006 n.22, modificata ulteriormente dalla legge  7 maggio 2009, n.46.)