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Le legge di stabilità per il 2012 ( n. 183/2011 ) ha modificato il D.P.R. 445/2000, testo unico sulla semplificazione documentale amministrativa, nella parte che riguarda il rilascio dei certificati amministrativi ( art. 40 ), l'accesso diretto per via telematica agli archivi pubblici certificanti ( art. 43 ), i controlli delle autodichiarazioni e le sanzioni (44-bis, 72, 74).
Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 , pertanto, dalla predetta data , le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare o chiedere ai cittadini atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi (es. Asl, Inps, Inail, Carceri Giudiziarie, Scuole, ecc. ), tali certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Possono essere rilasciati dagli uffici comunali esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati (es. Banche, Imprese, Assicurazioni, Uffici Legali, ecc. ).
Tali certificati sono soggetti all'imposta di bollo di € 14,62 e al versamento dei diritti di segreteria, tranne nei casi in cui sia prevista dalla normativa una specifica esenzione (DPR 26/10/1972 n. 642 e smi).
Le certificazioni predette sono rilasciate dagli uffici comunali con l'apposizione , a pena di nullità, della dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ". |